23 luglio 2006

M.D.V e le leggi

In questo post, oltre che a sottolineare la situazione del Minimo Deflusso Vitale in Italia ed in particolare in Vallecamonica, come fatto in un precedente post, voglio elencare degli estratti di alcune delle leggi che potrebbero e dovrebbero regolamentare il Minimo Deflusso Vitale. ma che puntualmnte sono state raggirate e/o ignorate dai detentori di concezioni di captazioni idriche ad uso idroelettrico.









REGIO DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1775 (in Gazz. Uff., 8 gennaio, n. 5). - Testo unico delledisposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Art. 12-bis .
1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua
interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque
piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico.
2. I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle
risorse. Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche
qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda deve essere garantito l'equilibrio
tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque
salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.
3. L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque riservate al consumo umano, può essere
assentito per usi diversi da quello potabile se:
a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per ogni singolo fabbisogno;
b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque
piovane, oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico;
c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e quantitativa
di fonti alternative di approvvigionamento.
4. Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicalo. Sono escluse
le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto (1).
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 5 del D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275 e, successivamente, sostituito
dall'articolo 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dall'articolo 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 258

Art. 21.

Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto
disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la
piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di
cui all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (1).
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni
quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso
dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto
conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico (2).
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la
specie e la durata di ciascuna concessione.
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della
disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se
necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti
possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio (3).
Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della
disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se
necessario specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti
possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio (4)
Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con R.D.
9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla L. 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un
concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della
concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.
La stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtù dell'art. 273 del citato testo
unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio
pubblico(
1) Comma sostituito dall'articolo 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, nel testo sostituito dall'articolo 7,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 e dall'articolo 96, comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(2) Comma aggiunto dall'art. 29, l. 5 gennaio 1994, n. 36.
(3) Comma inserito dall'articolo 96, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
(4)Comma aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Art. 55.

È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro
per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:
a) per non uso durante un triennio consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua pubblica;
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve
derivare e utilizzare l'acqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i
termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga
può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con
sopravvenute esigenze.
Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere
b), c), d), da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro
per i lavori pubblici, che, nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del
Consiglio superiore.Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorché trattisi d'impianti che passano allo Stato.
Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze.
Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che
trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia.
Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto
(1).Articolo modificato dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Art. 59.
Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il migliore esercizio delle utenze, il
Governo ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di rappresentanti
dell'amministrazione dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua nonché coloro sulle cui
richieste di concessione d'acqua il Consiglio superiore dei lavori pubblici siasi favorevolmente pronunziato in
via definitiva.
La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o più interessati o aver luogo
d'ufficio.
Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla
bonifica integrale.
Art. 60.
I proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono allegare alla relativa istanza:
a) il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere da costruire o da esercitarvi;
b) l'elenco delle utenze da consorziare;
c) il progetto del reparto provvisorio delle spese;
d) il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del consorzio;
e) lo schema di statuto del consorzio.














Norme per la tutela e l' incremento della fauna ittica e
disciplina dell' attività pescatoria.



Articolo 19
Derivazioni di acque pubbliche in concessione

1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche principali debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di millimetri venti, o di altre apparecchiature idonee ad impedire il passaggio del pesce da indicarsi nei disciplinari di concessione.

2. Gli organi che rilasciano le concessioni di derivazioni d' acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica compreso l' eventuale onere, a spese del concessionario, della immissione annuale di specie ittiche nella quantità fissata dalla provincia competente per territorio; dette norme disciplinari dovranno prevedere la defluenza continua di una quantità d' acqua sufficiente a garantire anche in periodi di magra la sopravvivenza e la rimonta dell' ittiofauna.

3. Le norme disciplinari di cui al precedente comma devono essere emanate entro il 31 dicembre 1983 e ad esse dovranno essere adeguate anche le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
.
5. Il presidente della provincia, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, deve richiedere agli uffici che hanno rilasciato la concessione la revoca della stessa e l' immediata sospensione
della derivazione.






Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

Art.. 3 par. 1 . Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo l curano in particolare:
Art. 3 par. 1 lettera b la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, ei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

Art. 3 par. 1 lettera d la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

Art. 3 par. 1 lettera i la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;

Art. 3 par. 1 lettera n il riordino del vincolo idrogeologico;


Art. 3 par. 2 Le ttività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

Art. 3 par. 2 lettera b modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.


Art.5 (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente)

Par. 2 lettera e opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.


Art.10 (Le regioni)
par. 1 Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro

Art.10 par. 1 lettera i predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo (*) entro il mese di dicembre;

Art.10 par. 1 lettera j Assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.


Art.12 (Autorità di bacino di rilevo nazionale)

par. 3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

Art. 17 (Valore, finalità e contenuti del piano di bacino)

Par. 3 lettera b individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

Art.35 (Organizzazione dei servizi idrici pubblici)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.







Art 1
1Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2 Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale
3 Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Art 3
1 L' Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
3 Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

Art. 25 Disciplina delle acque nelle aree protette
1 Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2 Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell’articolo 1, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell’ente gestore dell’area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all’interno delle aree protette e richiedono all’autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d’acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.







Art 3 par 2 . Le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sono regolate dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 8, che definisce altresi' il minimo deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi.
3 In ogni caso il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi, anche effettuato in via sperimentale o ai sensi del piano di cui all'articolo 8 vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non comporta alcun indennizzo a favore dei concessionari di derivazioni in atto.
4 Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
15 Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa' degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e province autonome in materia di subingresso nella titolarita' di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attivita' elettriche di cui all'articolo 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo.








NORME PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 31 del 3 agosto 2001


SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda
.

Milano, 30 luglio 2001

ARTICOLO 1 (Principi e finalità)

1.La fauna ittica, ed in particolare quella autoctona vivente nelle acque interne del territorio regionale, è tutelata nell’interesse della comunità e della qualità dell’ambiente.
2.Allo scopo di adempiere alle finalità di cui al comma 1, la Regione persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l’attività piscatoria nel rispetto dell’equilibrio biologico ed ai fini della tutela e dell’incremento naturale della fauna ittica autoctona, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque ed alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale ed Ambientale.


ARTICOLO 11 (Ripopolamenti ittici)

1.I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della regione.
2. La provincia entro il 31 dicembre di ogni anno approva il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi

5. E' vietato a chiunque immettere nelle acque fauna ittica senza
l’autorizzazione della provincia competente per territorio.


ARTICOLO 12 (Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici)

1Le Amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d’acqua provvedono ad inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d’acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell’ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:
a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di specie ittiche;
b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci ed alle cautele da adottarsi nei punti di presa
;c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione;
d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.

3.L'amministrazione concedente trasmette agli uffici provinciali competenti in materia di pesca copia delle concessioni e dei disciplinari. Tali uffici provinciali, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare, previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione ai sensi della normativa vigente.

4.Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di sbarramento.

5.Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.

6.La provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce all’interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti d eseguirsi a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.

7.Nei tratti dei corsi d’acqua e dei bacini posti in asciutta completa, la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta dev'essere recuperata ed immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla provincia interessata.
8.Nei casi d’urgenza, determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto ad interrompere i corsi d’acqua o bacini deve darne immediatamente comunicazione alla provincia competente per territorio.
9.Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.





DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2004 DELIBERAZIONE N. VII/1048




VII LEGISLATURA ATTI: 15107
SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2004
DELIBERAZIONE N. VII/1048
INIZIATIVA: GIUNTA REGIONALE
COMMISSIONE REFERENTE VI CODICE ATTO: PDA/0370
OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER LA POLITICA DI USO E TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE LOMBARDIA – LINEE STRATEGICHE PER UN UTILIZZO RAZIONALE, CONSAPEVOLE E SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA
5.3.1.3. Determinazione del deflusso minimo vitale
Allo scopo di assicurare la salvaguardia e mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi acquatici, tutte le derivazioni da corso d’acqua naturale sono regolate dall’Autorità concedente, anche mediante revisione delle utilizzazioni in atto, prevedendo rilasci volti a garantire il deflusso minimo vitale (DMV), che costituisce la portata minima da rilasciare a valle delle opere di presa mediante opportuna regolazione delle stesse.
Sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato B alla richiamata deliberazione n. 7/2002 dell’Autorità di Bacino del fiume Po, il DMV si compone di:
una componente idrologica di base, posta pari al 10% della portata naturale media annua alla sezione di riferimento;
eventuali fattori correttivi da applicare alla componente idrologica, che tengano conto delle condizioni locali e sito—specifiche, ed in particolare di: caratteristiche morfologiche dell’alveo del corso d’acqua (M), interazione tra acque superficiali e sotterranee (A), naturalità e pregi naturalistici (N), esigenze di fruizione turistico—sociale (F), necessità di diluizione degli scarichi (Q), esigenze di variazione nell’arco dell’anno del DMV (T).
Il valore complessivo del DMV non può superare il 20% della portata naturale media annua alla sezione di riferimento. Eventuali deroghe ai valori massimi e minimi del DMV sono adeguatamente motivate ed autorizzate in seguito ad apposite sperimentazioni, finalizzate a verificare l’efficacia dei rilasci ed a migliorare la determinazione del DMV.
L’Autorità concedente:
entro il 31 dicembre 2008, adegua tutte le derivazioni in modo da garantire a valle delle captazioni la componente idrologica del DMV.
entro il 31 dicembre 2016 integra la componente idrologica, ove necessario, con l’applicazione dei fattori correttivi del DMV.
Allegato 1
Calcolo del DMV

1. Definizione

1.1. Il deflusso minimo vitale (nel seguito denominato DMV) rappresenta la portata indicativa dello stato naturale di magra di un corso d’acqua. Come definito all’allegato A della delibera 7/2002 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, il DMV è “il deflusso che, in un corso d’acqua, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati”.
1.2. Il DMV, in una determinata sezione del corso d’acqua, è calcolato secondo la formula seguente:
QDMV [l/s] = k*qMEDA*S*M*Z*A*T
dove:
S [km2] = superficie del bacino imbrifero complessivo sotteso dall’opera di presa (comprese le aree già interessate da derivazioni esistenti a monte della captazione prevista).
k = parametro sperimentale determinato per singole aree idrografiche;
qMEDA [l/s*km2] = portata specifica media annua per unità di superficie del bacino (QMEDIA/S);
M = parametro morfologico;
Z = parametro che tiene conto delle esigenze naturalistiche (N), di fruizione turistico—sociale (F) e di riduzione dei carichi inquinanti (Q);
A = parametro che tiene conto dell’interazione tra acque superficiali e sotterranee;
T = parametro che tiene conto della modulazione dei rilasci nell’arco dell’anno.
2. Componente idrologica di base
2.1. Il valore del termine k*qMEDA*S della formula indicata rappresenta la componente idrologica del DMV, ed è pari — su tutti i corsi d’acqua — al 10% della portata naturale media annua (QMEDIA) nella sezione di derivazione.
2.2. Con deliberazione di Giunta regionale, da emanarsi entro 1 mese dall’approvazione dell’Atto di Indirizzi, sono indicate le modalità ed i criteri per la determinazione della portata naturale media annua nelle sezioni dei corsi d’acqua del territorio regionale, anche avvalendosi di espressioni di regionalizzazione adatte alle condizioni climatiche ed alla dimensione dei bacini idrografici di interesse, fissati sulla base di approfondimenti ed elaborazioni svolti sui dati di monitoraggio idrometrico e pluviometrico disponibili.
2.3. E’ consentita la valutazione delle portate medie alla sezione di riferimento sulla base di dati, rilevazioni ed elaborazioni disponibili per il bacino di interesse, di durata almeno quinquennale.
3. Fattori correttivi
3.1. Sono definiti fattori correttivi della componente idrologica di base i parametri Z (funzione di N, F, Q ), M ed A, come indicati nella formula citata. L’Autorità Concedente, sulla base di regolamento regionale da emanare entro 2 anni dall’approvazione dell’Atto di Indirizzi, determina di volta in volta il valore dei parametri correttivi da applicarsi, che comunque non devono comportare di norma un aumento
superiore al 100% della componente idrologica di base del DMV. Fino a specifica definizione, i fattori M, Z, A sono da considerare pari a 1.
3.2. Il Programma di Tutela ed Uso delle Acque indica i corsi d’acqua sui quali si applicano i fattori correttivi e definisce criteri ed indirizzi per la determinazione di Q sui corsi d’acqua significativi, individuando i tronchi per i quali è necessaria la sua applicazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati.
3.3. Il fattore Q si applica a tutte le nuove derivazioni, insistenti sui tronchi d’alveo sopra indicati, dalla data di approvazione del Programma stesso.

4. Gradualità di applicazione

4.1. La componente idrologica del DMV viene rilasciata con gradualità da tutte le derivazioni di acqua superficiali, nel rispetto delle seguenti modalità:
a) per le nuove concessioni, il DMV è imposto dall’Autorità concedente contestualmente al rilascio della concessione;
b) per i rinnovi e varianti, e comunque ogni volta che si deve procedere in via di concessione — comprese le derivazioni esistenti che dispongono di un titolo di autorizzazione provvisoria all’esecuzione delle opere rilasciato ai sensi dell’art. 13 del R.D. 1775/33 — il DMV è imposto contestualmente al rilascio della concessione e comunque, nelle more del rilascio della concessione, il DMV dovrà essere rilasciato entro il 31.12.2007;
c) nel caso di concessioni vigenti, il disciplinare e il decreto di concessione devono essere adeguati dall’Autorità Concedente, prevedendo il rilascio del DMV entro il 31.12.2008.
Le Autorità concedenti definiscono un programma di adeguamenti di concerto, articolato per bacini idrografici, comprendente sia le grandi che le piccole derivazioni d’acqua, con priorità ai corsi d’acqua oggetto di elevata pressione d’uso delle acque e alle situazioni di particolare criticità ambientale.
Nel programma sarà prevista una tempistica per l’adeguamento dei rilasci sentiti i concessionari, entro i termini previsti.
4.2. Allo scopo di adeguare le derivazioni esistenti al rilascio del DMV, i concessionari presentano, in aderenza alle scadenze previste nel programma indicato e comunque 1 anno prima del termine indicato per il rilascio nei precedenti punti 4.1.b) e 4.1.c), un progetto per l’adeguamento della derivazione al DMV.
Tale progetto dovrà contenere l’indicazione di sistemi adeguati a consentire il deflusso del DMV, delle opere necessarie a soddisfare le esigenze di continuità dell’ecosistema fluviale interessato dalla derivazione, e dei sistemi di misura per la verifica delle portate rilasciate.
Sulla base di tale progetto l’Autorità concedente procederà ad adeguare i disciplinari di concessione rideterminando i parametri e le caratteristiche di concessione “senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione”.
4.3. I fattori correttivi della componente idrologica di base del DMV, ad eccezione di quanto previsto al punto 3.3, sono determinati dall’Autorità concedente entro il 31.12.2008, sulla base di apposito regolamento regionale, e applicati nel rispetto dei seguenti termini:
a) per le nuove concessioni e per i rinnovi, rilasciati successivamente al 31/12/2008, gli stessi vengono applicati a partire dalla data del provvedimento di concessione o rinnovo;
b) per le concessioni vigenti i parametri correttivi si applicano entro il 31.12.2015, sulla base di un ulteriore programma articolato per bacini idrografici e realizzato di concerto fra le Autorità Concedenti interessate.
4.4. Nei disciplinari di concessione approvati in pendenza della applicazione dei fattori correttivi, è previsto l’obbligo per il concessionario di adeguare il rilascio del DMV a seguito dell’introduzione dei fattori stessi.

5. Deroghe

5.1. L’Autorità concedente può disporre, per limitati e definiti periodi, il rilascio di un DMV ridotto:
in presenza di situazioni idrologiche critiche per carenza idrica, e conseguente definizione di stato di calamità da parte della Regione;
nelle aree che presentano gravi deficit di bilancio idrico ove non sia sostenibile, sotto l’aspetto tecnico ed economico il ricorso a fonti alternative di approvvigionamento.
5.2. I valori minimo e massimo del DMV, come previsti ai punti 2.1. e 3.1, e relativi rispettivamente alla componente idrologica ed all’applicazione dei fattori correttivi, possono essere derogati a seguito di sperimentazione da realizzarsi secondo le previsioni di apposita direttiva regionale, da emanarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente atto.
6. Criteri per l’applicazione del DMV
Per l'applicazione del DMV l’Autorità concedente deve procedere tenendo presente i seguenti criteri, fermo restando che dovrà essere rispettato il valore del DMV complessivo medio annuo calcolato.
6.1. Compensazione Il DMV deve essere calcolato per ogni singola opera di presa, e non valutato complessivamente sull’impianto. Tuttavia, anche su proposta del concessionario, allo scopo di rendere minime le perdite energetiche ed evitare la dispersione di contributi insignificanti da un punto di vista ambientale, si possono prevedere compensazioni tra le varie opere di presa di uno stesso impianto e concentrazione dei rilasci in uno o più punti, in relazione alle caratteristiche ambientali del sito e preferendo quei tratti del corso d’acqua ove è possibile mantenere la continuità dell’ecosistema fluviale;
6.2. Modulazione Potrà essere prevista, per la tutela dell’ittiofauna, per la fruizione turistico—ricreativa o per altre esigenze di carattere ambientale, una modulazione stagionale dei rilasci alle opere di presa in funzione del tipo di alimentazione idrica del bacino imbrifero afferente la derivazione;
6.3. Continuità dell’ecosistema fluviale Al fine di garantire la continuità dell’ecosistema fluviale interessato dalla derivazione il DMV dovrà essere, di norma, rilasciato immediatamente a valle delle opere di presa o dall’invaso, ancorché sia tecnicamente possibile e compatibile con la sicurezza delle opere, predisponendo sistemi di rilascio che ne garantiscano deflusso in ogni condizione e che necessitino la minor manutenzione possibile in relazione alle caratteristiche idrauliche del corso d’acqua. Qualora la portata intercettata dall’opera di presa sia inferiore al DMV come sopra determinato, essa dovrà essere totalmente rilasciata.
Nel caso di derivazione con bacino di accumulo in alveo, deve comunque essere sempre garantita immediatamente a valle dell’opera di presa una portata minima pari al DMV stabilito.
6.4. Controlli A valle del rilascio (o della presa) il concessionario dovrà installare appositi sistemi per il controllo del valore di DMV. Detto controllo potrà avvenire mediante l’installazione di misuratori di portata, o anche tramite la semplice apposizione di segnali di livello idrometrico corrispondenti alle portate di DMV in corrispondenza delle opere preposte al rilascio del DMV o di sezioni stabili dell’alveo a valle delle opere di presa.
La garanzia circa il rispetto del valore del DMV a valle delle opere di derivazione deve essere periodicamente verificata dall’Autorità Concedente. Detta verifica può inoltre essere effettuata in ogni momento e, in particolare, ogniqualvolta vengano segnalate in alveo condizioni anomale di deflusso minimo. Il controllo è effettuato attraverso la lettura dei misuratori di portata installati o dei sistemi di misura presenti e ove necessario, attraverso una misura diretta della portata istantanea a valle della derivazione, eseguita con modalità oggettive e conformi alla normativa ISO vigente e/o a prassi idrometriche riconosciute. Il Concessionario è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire l’accesso dei luoghi all’Autorità Concedente e a supportarne l’attività di verifica.
7. Mancato rispetto del DMV
L’accertamento del mancato rilascio del DMV secondo le previsioni del presente atto, imposto anche nelle more del rilascio della concessione come previsto dal precedente punto 4, costituisce inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, e determina l’applicazione dei provvedimenti a carico del concessionario: diffida e avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell’art. 55 del r.d. 1775/1933.


 



Art 4.1 ........... La Legge Regionale Regionale 26 del 12 dicembre 2003 recependo la direttiva europea 2000/60/CE in merito ad acque, prevede “la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate”

Art.5.1.2...............”allo scopo di assicurare la salvaguardia e mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi acquatici, tutte le derivazioni da corso d’acqua naturale sono regolate dall’autorità concedente, anche mediante la revisione delle utilizzazioni in atto, prevedendo rilasci volti a garantire il MDV, che costituisce la portata minima da rilasciare a valle delle opere di presa mediante opportuna regolazione delle stesse” Si precisa poi che il MDV si compone di una componente idrologica di base, pari al 10% della portata naturale, media annua alla sezione di riferimento e di eventuali fattori correttivi che tengano contadi condizioni sitospecifiche tra cui, tra l’ altro, le caratteristiche morfologiche dell’ alveo del corso d’ acqua, la naturalità e i pregi naturalistici, le esigenze di fruizione turistico—sociale, le necessità di diluizione degli scarichi e le esigenze di variazione nell’ arco dell’ anno del MDV.



Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 2
Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2

CAPO III
FASE DECISORIA


Art. 14
(Criteri per il rilascio di concessione)

1. Il provvedimento finale di rilascio di concessione è assunto dall’autorità concedente nell’osservanza delle finalità previste dall’art. 41 della l.r. 26/2003, garantendo la più razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corsi d’acqua e degli acquiferi. In particolare, l’autorità concedente si attiene ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Per i corsi d’acqua superficiali:
a) è verificata la disponibilità della risorsa idrica, sulla base di un bilancio, calcolato secondo i criteri e metodi previsti dalla pianificazione vigente;
b) è garantito il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione di settore vigente per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di derivazione;
c) è garantito il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione.
3.............


Art. 15
(Deflusso minimo vitale (DMV))

1. Per i corsi d’acqua superficiali, soprattutto ai fini del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione previsti per il corpo idrico interessato dalla derivazione dalla pianificazione di settore vigente, è garantito il DMV, così come determinato per ciascuna sezione del corso d’acqua dalla pianificazione di settore e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione del provvedimento.
2. In relazione alla necessità di adeguare il DMV, in considerazione dei risultati e degli sviluppi del monitoraggio qualitativo effettuato sul corso d'acqua, dell'evoluzione dell'impatto antropico, dell'attuazione delle misure previste dalla pianificazione di settore, del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti per la tutela e valorizzazione del corpo idrico oggetto della derivazione, di specifiche sperimentazioni e verifiche sull’efficacia dei rilasci, nei disciplinari di concessione è prevista la facoltà dell’autorità concedente di revisionare ogni sei anni il valore del DMV e di modificare in conseguenza il canone in funzione delle eventuali variazioni di portata introdotte.
3. Qualora la portata intercettata dall’opera di presa sia inferiore al DMV, essa è totalmente rilasciata; nel caso di derivazione con bacino di accumulo in alveo, il concessionario garantisce comunque a valle dell’opera di presa una portata minima pari al DMV.
4. A valle del punto di rilascio il concessionario installa appositi sistemi di misura del valore del DMV, consistenti in misuratori di portata o in sistemi semplificati secondo le prescrizioni impartite dall’autorità concedente in sede di rilascio della concessione ovvero di adeguamento della medesima al DMV; sono escluse dall’obbligo di installazione le derivazioni aventi portata inferiore al 5% del DMV calcolato per la sezione del corpo idrico derivato in corrispondenza della presa.
5. Il concessionario è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire all’autorità concedente l’accesso ai luoghi e a supportarne l’attività di verifica del rispetto delle portate concesse e del valore del DMV a valle delle opere di derivazione.
6. Il concessionario deve installare in prossimità dell’opera di derivazione un apposito cartello con una sintesi delle indicazioni di cui all’art. 8, comma 1, nonché del DMV.
7. Il mancato rilascio del DMV, anche nelle more del rilascio della concessione, costituisce violazione che dà luogo alle sanzioni previste dalla normativa vigente ed è causa di decadenza, ai sensi dell’articolo 37



Art. 20
(Durata delle concessioni)
1. Le concessioni sono rilasciate per una durata temporanea, contenuta nei limiti massimi stabiliti, per ciascuna tipologia d’uso, dall’articolo 21 del r.d. 1775/1933, con decorrenza dalla data di emissione del provvedimento.


Art. 37
(Decadenza)
1. Il concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua concessa nei seguenti casi:
a) per il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
b) per il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell’utilizzazione ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
c) per il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione, o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che per il mancato rilascio del DMV;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;


Art. 38
(Revoca)
1. La concessione può essere oggetto di revoca anche parziale da parte dell’autorità concedente, in qualunque momento, qualora venga accertata la sopravvenuta incompatibilità della concessione con gli obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico interessato.
2. La revoca non dà luogo a corresponsione di indennizzo, fatta salva la riduzione del canone di concessione in caso di revoca parziale.



Regione Lombardia
Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti
U.O. Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali

Criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazioni di acque superficiali

ALLEGATO 1 alla dgr n. IX/2987 dell’8 febbraio 2012

  1. Le analisi ambientali nelle procedure di concessione

art. 12 bis del RD 1775/1933, il quale recita: “ 1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
b) è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico;
c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico. […]”;
art. 14 del rr 2/2006, il quale recita: “1. Il provvedimento finale di rilascio di concessione è assunto dall’autorità concedente nell’osservanza delle finalità previste dall’art. 41 della l.r. 26/2003, garantendo la più razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corsi d’acqua e degli acquiferi. In particolare, l’autorità concedente si attiene ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Per i corsi d’acqua superficiali:
a) è verificata la disponibilità della risorsa idrica, sulla base di un bilancio, calcolato secondo criteri e metodi previsti dalla pianificazione vigente;
b) è garantito il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti dalla pianificazione di settore vigente per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di derivazione;
  1. è garantito il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione. […]”.








 LE LEGGI SOPRA CITATE SONO STATE REPERITE IN RETE IN QUANTO ATTI PUBBLICI


 il presidente A.P.S.Braone

Prandini Claudio