23 luglio 2006

M.D.V e le leggi

In questo post, oltre che a sottolineare la situazione del Minimo Deflusso Vitale in Italia ed in particolare in Vallecamonica, come fatto in un precedente post, voglio elencare degli estratti di alcune delle leggi che potrebbero e dovrebbero regolamentare il Minimo Deflusso Vitale. ma che puntualmnte sono state raggirate e/o ignorate dai detentori di concezioni di captazioni idriche ad uso idroelettrico.




LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 26-05-1982 REGIONE LOMBARDIA


Norme per la tutela e l' incremento della fauna ittica e
disciplina dell' attività pescatoria.




Articolo 19

Derivazioni di acque pubbliche in concessione


1. Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche principali debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e barra, una luce di millimetri venti, o di altre apparecchiature idonee ad impedire il passaggio del pesce da indicarsi nei disciplinari di concessione.


2. Gli organi che rilasciano le concessioni di derivazioni d' acqua provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna ittica compreso l' eventuale onere, a spese del concessionario, della immissione annuale di specie ittiche nella quantità fissata dalla provincia competente per territorio; dette norme disciplinari dovranno prevedere la defluenza continua di una quantità d' acqua sufficiente a garantire anche in periodi di magra la sopravvivenza e la rimonta dell' ittiofauna.


3. Le norme disciplinari di cui al precedente comma devono essere emanate entro il 31 dicembre 1983 e ad esse dovranno essere adeguate anche le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

.

5. Il presidente della provincia, accertata la mancata osservanza da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna ittica, deve richiedere agli uffici che hanno rilasciato la concessione la revoca della stessa e l' immediata sospensione

della derivazione.






L. 18 maggio 1989, n. 183


Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.


Art.. 3 par. 1 . Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo l curano in particolare:

Art. 3 par. 1 lettera b la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, ei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;


Art. 3 par. 1 lettera d la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;


Art. 3 par. 1 lettera i la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;


Art. 3 par. 1 lettera n il riordino del vincolo idrogeologico;



Art. 3 par. 2 Le ttività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1, secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:


Art. 3 par. 2 lettera b modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.



Art.5 (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente)


Par. 2 lettera e opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.



Art.10 (Le regioni)

par. 1 Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro


Art.10 par. 1 lettera i predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo (*) entro il mese di dicembre;


Art.10 par. 1 lettera j Assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.



Art.12 (Autorità di bacino di rilevo nazionale)


par. 3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.


Art. 17 (Valore, finalità e contenuti del piano di bacino)


Par. 3 lettera b individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;


Art.35 (Organizzazione dei servizi idrici pubblici)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.






LEGGE 5 gennaio 1994, n. 36 (legge Galli)



Art 1

1Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

2 Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale

3 Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.


Art 3

1 L' Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

3 Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.


Art. 25 Disciplina delle acque nelle aree protette

1 Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.

2 Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dell’articolo 1, nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dell’ente gestore dell’area naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le captazioni e le derivazioni già assentite all’interno delle aree protette e richiedono all’autorità competente la modifica delle quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d’acqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.






Decreto Legislativo 11 novembre 1999, n. 463



Art 3 par 2 . Le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sono regolate dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 8, che definisce altresi' il minimo deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi.

3 In ogni caso il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi, anche effettuato in via sperimentale o ai sensi del piano di cui all'articolo 8 vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non comporta alcun indennizzo a favore dei concessionari di derivazioni in atto.

4 Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.

15 Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa' degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data. Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e province autonome in materia di subingresso nella titolarita' di concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento delle attivita' elettriche di cui all'articolo 9 del presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo.







LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 30-07-2001REGIONE LOMBARDIA



NORME PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO E L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 31 del 3 agosto 2001



SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1


La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione lombarda.

Milano, 30 luglio 2001


ARTICOLO 1 (Principi e finalità)


1.La fauna ittica, ed in particolare quella autoctona vivente nelle acque interne del territorio regionale, è tutelata nell’interesse della comunità e della qualità dell’ambiente.

2.Allo scopo di adempiere alle finalità di cui al comma 1, la Regione persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l’attività piscatoria nel rispetto dell’equilibrio biologico ed ai fini della tutela e dell’incremento naturale della fauna ittica autoctona, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque ed alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale ed Ambientale.



ARTICOLO 11 (Ripopolamenti ittici)


1.I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della regione.

2. La provincia entro il 31 dicembre di ogni anno approva il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi


5. E' vietato a chiunque immettere nelle acque fauna ittica senza

l’autorizzazione della provincia competente per territorio.



ARTICOLO 12 (Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici)


1Le Amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d’acqua provvedono ad inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d’acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell’ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.


2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:

a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di specie ittiche;

b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci ed alle cautele da adottarsi nei punti di presa

;c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione;

d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.


3.L'amministrazione concedente trasmette agli uffici provinciali competenti in materia di pesca copia delle concessioni e dei disciplinari. Tali uffici provinciali, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare, previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione ai sensi della normativa vigente.


4.Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di sbarramento.


5.Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.


6.La provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce all’interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti d eseguirsi a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.


7.Nei tratti dei corsi d’acqua e dei bacini posti in asciutta completa, la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta dev'essere recuperata ed immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla provincia interessata.

8.Nei casi d’urgenza, determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto ad interrompere i corsi d’acqua o bacini deve darne immediatamente comunicazione alla provincia competente per territorio.

9.Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.




DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2004 DELIBERAZIONE N. VII/1048



VII LEGISLATURA ATTI: 15107

SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2004

DELIBERAZIONE N. VII/1048

INIZIATIVA: GIUNTA REGIONALE

COMMISSIONE REFERENTE VI CODICE ATTO: PDA/0370

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO PER LA POLITICA DI USO E TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE LOMBARDIA – LINEE STRATEGICHE PER UN UTILIZZO RAZIONALE, CONSAPEVOLE E SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA

5.3.1.3. Determinazione del deflusso minimo vitale

Allo scopo di assicurare la salvaguardia e mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi acquatici, tutte le derivazioni da corso d’acqua naturale sono regolate dall’Autorità concedente, anche mediante revisione delle utilizzazioni in atto, prevedendo rilasci volti a garantire il deflusso minimo vitale (DMV), che costituisce la portata minima da rilasciare a valle delle opere di presa mediante opportuna regolazione delle stesse.

Sulla base delle indicazioni contenute nell’Allegato B alla richiamata deliberazione n. 7/2002 dell’Autorità di Bacino del fiume Po, il DMV si compone di:

• una componente idrologica di base, posta pari al 10% della portata naturale media annua alla sezione di riferimento;

eventuali fattori correttivi da applicare alla componente idrologica, che tengano conto delle condizioni locali e sito—specifiche, ed in particolare di: caratteristiche morfologiche dell’alveo del corso d’acqua (M), interazione tra acque superficiali e sotterranee (A), naturalità e pregi naturalistici (N), esigenze di fruizione turistico—sociale (F), necessità di diluizione degli scarichi (Q), esigenze di variazione nell’arco dell’anno del DMV (T).

Il valore complessivo del DMV non può superare il 20% della portata naturale media annua alla sezione di riferimento. Eventuali deroghe ai valori massimi e minimi del DMV sono adeguatamente motivate ed autorizzate in seguito ad apposite sperimentazioni, finalizzate a verificare l’efficacia dei rilasci ed a migliorare la determinazione del DMV.

L’Autorità concedente:

entro il 31 dicembre 2008, adegua tutte le derivazioni in modo da garantire a valle delle captazioni la componente idrologica del DMV.

• entro il 31 dicembre 2016 integra la componente idrologica, ove necessario, con l’applicazione dei fattori correttivi del DMV.

Allegato 1

Calcolo del DMV

1. Definizione

1.1. Il deflusso minimo vitale (nel seguito denominato DMV) rappresenta la portata indicativa dello stato naturale di magra di un corso d’acqua. Come definito all’allegato A della delibera 7/2002 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, il DMV è “il deflusso che, in un corso d’acqua, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati”.

1.2. Il DMV, in una determinata sezione del corso d’acqua, è calcolato secondo la formula seguente:

QDMV [l/s] = k*qMEDA*S*M*Z*A*T

dove:

S [km2] = superficie del bacino imbrifero complessivo sotteso dall’opera di presa (comprese le aree già interessate da derivazioni esistenti a monte della captazione prevista).

k = parametro sperimentale determinato per singole aree idrografiche;

qMEDA [l/s*km2] = portata specifica media annua per unità di superficie del bacino (QMEDIA/S);

M = parametro morfologico;

Z = parametro che tiene conto delle esigenze naturalistiche (N), di fruizione turistico—sociale (F) e di riduzione dei carichi inquinanti (Q);

A = parametro che tiene conto dell’interazione tra acque superficiali e sotterranee;

T = parametro che tiene conto della modulazione dei rilasci nell’arco dell’anno.

2. Componente idrologica di base

2.1. Il valore del termine k*qMEDA*S della formula indicata rappresenta la componente idrologica del DMV, ed è pari — su tutti i corsi d’acqua — al 10% della portata naturale media annua (QMEDIA) nella sezione di derivazione.

2.2. Con deliberazione di Giunta regionale, da emanarsi entro 1 mese dall’approvazione dell’Atto di Indirizzi, sono indicate le modalità ed i criteri per la determinazione della portata naturale media annua nelle sezioni dei corsi d’acqua del territorio regionale, anche avvalendosi di espressioni di regionalizzazione adatte alle condizioni climatiche ed alla dimensione dei bacini idrografici di interesse, fissati sulla base di approfondimenti ed elaborazioni svolti sui dati di monitoraggio idrometrico e pluviometrico disponibili.

2.3. E’ consentita la valutazione delle portate medie alla sezione di riferimento sulla base di dati, rilevazioni ed elaborazioni disponibili per il bacino di interesse, di durata almeno quinquennale.

3. Fattori correttivi

3.1. Sono definiti fattori correttivi della componente idrologica di base i parametri Z (funzione di N, F, Q ), M ed A, come indicati nella formula citata. L’Autorità Concedente, sulla base di regolamento regionale da emanare entro 2 anni dall’approvazione dell’Atto di Indirizzi, determina di volta in volta il valore dei parametri correttivi da applicarsi, che comunque non devono comportare di norma un aumento

superiore al 100% della componente idrologica di base del DMV. Fino a specifica definizione, i fattori M, Z, A sono da considerare pari a 1.

3.2. Il Programma di Tutela ed Uso delle Acque indica i corsi d’acqua sui quali si applicano i fattori correttivi e definisce criteri ed indirizzi per la determinazione di Q sui corsi d’acqua significativi, individuando i tronchi per i quali è necessaria la sua applicazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati.

3.3. Il fattore Q si applica a tutte le nuove derivazioni, insistenti sui tronchi d’alveo sopra indicati, dalla data di approvazione del Programma stesso.

4. Gradualità di applicazione

4.1. La componente idrologica del DMV viene rilasciata con gradualità da tutte le derivazioni di acqua superficiali, nel rispetto delle seguenti modalità:

a) per le nuove concessioni, il DMV è imposto dall’Autorità concedente contestualmente al rilascio della concessione;

b) per i rinnovi e varianti, e comunque ogni volta che si deve procedere in via di concessione — comprese le derivazioni esistenti che dispongono di un titolo di autorizzazione provvisoria all’esecuzione delle opere rilasciato ai sensi dell’art. 13 del R.D. 1775/33 — il DMV è imposto contestualmente al rilascio della concessione e comunque, nelle more del rilascio della concessione, il DMV dovrà essere rilasciato entro il 31.12.2007;

c) nel caso di concessioni vigenti, il disciplinare e il decreto di concessione devono essere adeguati dall’Autorità Concedente, prevedendo il rilascio del DMV entro il 31.12.2008.

Le Autorità concedenti definiscono un programma di adeguamenti di concerto, articolato per bacini idrografici, comprendente sia le grandi che le piccole derivazioni d’acqua, con priorità ai corsi d’acqua oggetto di elevata pressione d’uso delle acque e alle situazioni di particolare criticità ambientale.

Nel programma sarà prevista una tempistica per l’adeguamento dei rilasci sentiti i concessionari, entro i termini previsti.

4.2. Allo scopo di adeguare le derivazioni esistenti al rilascio del DMV, i concessionari presentano, in aderenza alle scadenze previste nel programma indicato e comunque 1 anno prima del termine indicato per il rilascio nei precedenti punti 4.1.b) e 4.1.c), un progetto per l’adeguamento della derivazione al DMV.

Tale progetto dovrà contenere l’indicazione di sistemi adeguati a consentire il deflusso del DMV, delle opere necessarie a soddisfare le esigenze di continuità dell’ecosistema fluviale interessato dalla derivazione, e dei sistemi di misura per la verifica delle portate rilasciate.

Sulla base di tale progetto l’Autorità concedente procederà ad adeguare i disciplinari di concessione rideterminando i parametri e le caratteristiche di concessione “senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione”.

4.3. I fattori correttivi della componente idrologica di base del DMV, ad eccezione di quanto previsto al punto 3.3, sono determinati dall’Autorità concedente entro il 31.12.2008, sulla base di apposito regolamento regionale, e applicati nel rispetto dei seguenti termini:

a) per le nuove concessioni e per i rinnovi, rilasciati successivamente al 31/12/2008, gli stessi vengono applicati a partire dalla data del provvedimento di concessione o rinnovo;

b) per le concessioni vigenti i parametri correttivi si applicano entro il 31.12.2015, sulla base di un ulteriore programma articolato per bacini idrografici e realizzato di concerto fra le Autorità Concedenti interessate.

4.4. Nei disciplinari di concessione approvati in pendenza della applicazione dei fattori correttivi, è previsto l’obbligo per il concessionario di adeguare il rilascio del DMV a seguito dell’introduzione dei fattori stessi.

5. Deroghe

5.1. L’Autorità concedente può disporre, per limitati e definiti periodi, il rilascio di un DMV ridotto:

• in presenza di situazioni idrologiche critiche per carenza idrica, e conseguente definizione di stato di calamità da parte della Regione;

• nelle aree che presentano gravi deficit di bilancio idrico ove non sia sostenibile, sotto l’aspetto tecnico ed economico il ricorso a fonti alternative di approvvigionamento.

5.2. I valori minimo e massimo del DMV, come previsti ai punti 2.1. e 3.1, e relativi rispettivamente alla componente idrologica ed all’applicazione dei fattori correttivi, possono essere derogati a seguito di sperimentazione da realizzarsi secondo le previsioni di apposita direttiva regionale, da emanarsi entro 1 anno dall’approvazione del presente atto.

6. Criteri per l’applicazione del DMV

Per l'applicazione del DMV l’Autorità concedente deve procedere tenendo presente i seguenti criteri, fermo restando che dovrà essere rispettato il valore del DMV complessivo medio annuo calcolato.

6.1. Compensazione Il DMV deve essere calcolato per ogni singola opera di presa, e non valutato complessivamente sull’impianto. Tuttavia, anche su proposta del concessionario, allo scopo di rendere minime le perdite energetiche ed evitare la dispersione di contributi insignificanti da un punto di vista ambientale, si possono prevedere compensazioni tra le varie opere di presa di uno stesso impianto e concentrazione dei rilasci in uno o più punti, in relazione alle caratteristiche ambientali del sito e preferendo quei tratti del corso d’acqua ove è possibile mantenere la continuità dell’ecosistema fluviale;

6.2. Modulazione Potrà essere prevista, per la tutela dell’ittiofauna, per la fruizione turistico—ricreativa o per altre esigenze di carattere ambientale, una modulazione stagionale dei rilasci alle opere di presa in funzione del tipo di alimentazione idrica del bacino imbrifero afferente la derivazione;

6.3. Continuità dell’ecosistema fluviale Al fine di garantire la continuità dell’ecosistema fluviale interessato dalla derivazione il DMV dovrà essere, di norma, rilasciato immediatamente a valle delle opere di presa o dall’invaso, ancorché sia tecnicamente possibile e compatibile con la sicurezza delle opere, predisponendo sistemi di rilascio che ne garantiscano deflusso in ogni condizione e che necessitino la minor manutenzione possibile in relazione alle caratteristiche idrauliche del corso d’acqua. Qualora la portata intercettata dall’opera di presa sia inferiore al DMV come sopra determinato, essa dovrà essere totalmente rilasciata.

Nel caso di derivazione con bacino di accumulo in alveo, deve comunque essere sempre garantita immediatamente a valle dell’opera di presa una portata minima pari al DMV stabilito.

6.4. Controlli A valle del rilascio (o della presa) il concessionario dovrà installare appositi sistemi per il controllo del valore di DMV. Detto controllo potrà avvenire mediante l’installazione di misuratori di portata, o anche tramite la semplice apposizione di segnali di livello idrometrico corrispondenti alle portate di DMV in corrispondenza delle opere preposte al rilascio del DMV o di sezioni stabili dell’alveo a valle delle opere di presa.

La garanzia circa il rispetto del valore del DMV a valle delle opere di derivazione deve essere periodicamente verificata dall’Autorità Concedente. Detta verifica può inoltre essere effettuata in ogni momento e, in particolare, ogniqualvolta vengano segnalate in alveo condizioni anomale di deflusso minimo. Il controllo è effettuato attraverso la lettura dei misuratori di portata installati o dei sistemi di misura presenti e ove necessario, attraverso una misura diretta della portata istantanea a valle della derivazione, eseguita con modalità oggettive e conformi alla normativa ISO vigente e/o a prassi idrometriche riconosciute. Il Concessionario è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire l’accesso dei luoghi all’Autorità Concedente e a supportarne l’attività di verifica.

7. Mancato rispetto del DMV

L’accertamento del mancato rilascio del DMV secondo le previsioni del presente atto, imposto anche nelle more del rilascio della concessione come previsto dal precedente punto 4, costituisce inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione, e determina l’applicazione dei provvedimenti a carico del concessionario: diffida e avvio del procedimento di decadenza, ai sensi dell’art. 55 del r.d. 1775/1933.






Il Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 08/03/2005 (1° supplemento straordinario)



Art 4.1 ........... La Legge Regionale Regionale 26 del 12 dicembre 2003 recependo la direttiva europea 2000/60/CE in merito ad acque, prevede “la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e territoriali, mantenendo la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate”


Art.5.1.2...............”allo scopo di assicurare la salvaguardia e mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi acquatici, tutte le derivazioni da corso d’acqua naturale sono regolate dall’autorità concedente, anche mediante la revisione delle utilizzazioni in atto, prevedendo rilasci volti a garantire il MDV, che costituisce la portata minima da rilasciare a valle delle opere di presa mediante opportuna regolazione delle stesse” Si precisa poi che il MDV si compone di una componente idrologica di base, pari al 10% della portata naturale, media annua alla sezione di riferimento e di eventuali fattori correttivi che tengano contadi condizioni sitospecifiche tra cui, tra l’ altro, le caratteristiche morfologiche dell’ alveo del corso d’ acqua, la naturalità e i pregi naturalistici, le esigenze di fruizione turistico—sociale, le necessità di diluizione degli scarichi e le esigenze di variazione nell’ arco dell’ anno del MDV.




LE LEGGI SOPRA CITATE SONO REPERIBILI PER INTERO AI LINK CLICCABILI SULL'INTESTAZIONE DELLE LEGGI STESSE




aps.braone@gmail.com

0 Comments:

Posta un commento

Links to this post:

Crea un link

<< Home