In
questo post, oltre che a sottolineare la situazione del Minimo
Deflusso Vitale in Italia ed in particolare in Vallecamonica, come
fatto in
un precedente post,
voglio elencare degli estratti di alcune delle leggi che potrebbero e
dovrebbero regolamentare il Minimo Deflusso Vitale. ma che
puntualmnte sono state raggirate e/o ignorate dai detentori di
concezioni di captazioni idriche ad uso idroelettrico.
REGIO
DECRETO 11 dicembre 1933, n. 1775 (in Gazz. Uff., 8 gennaio, n. 5). -
Testo unico delledisposizioni
di legge sulle acque e impianti elettrici.
Art.
12-bis .
1.
Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a)
non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di
qualità definiti per il corso d'acqua
interessato;
b)
è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio
idrico;
c)
non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o
provenienti dalla raccolta di acque
piovane
ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta
sostenibile sotto il profilo economico.
2.
I volumi di acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità
di risparmio, riutilizzo o riciclo delle
risorse.
Il disciplinare di concessione deve fissare, ove tecnicamente
possibile, la quantità e le caratteristiche
qualitative
dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda
deve essere garantito l'equilibrio
tra
il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine
di evitare pericoli di intrusione di acque
salate
o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del
miglior regime delle acque.
3.
L'utilizzo di risorse prelevate da sorgenti o falde, o comunque
riservate al consumo umano, può essere
assentito
per usi diversi da quello potabile se:
a)
viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per
ogni singolo fabbisogno;
b)
non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o
provenienti dalla raccolta di acque
piovane,
oppure, dove sussistano tali possibilità, il riutilizzo non risulta
sostenibile sotto il profilo economico;
c)
sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una
accertata carenza qualitativa e quantitativa
di
fonti alternative di approvvigionamento.
4.
Nei casi di cui al comma 3, il canone di utenza per uso diverso da
quello potabile è triplicalo. Sono escluse
le
concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie
con gli impianti di acquedotto (1).
(1)
Articolo aggiunto dall'articolo 5 del D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275
e, successivamente, sostituito
dall'articolo
23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dall'articolo 7
del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.
258
Art.
21.
Tutte
le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle
concessioni, fatto salvo quanto
disposto
dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i
quaranta per uso irriguo e per la
piscicoltura,
ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le
quali resta ferma la disciplina di
cui
all'articolo 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (1).
Le
concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate
per una durata non superiore ad anni
quindici
e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico
mediante il riciclo o il riuso
dell'acqua,
nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in
sede di concessione, tenuto
conto
delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico (2).
Il
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto
conto dello scopo prevalente, determina la
specie
e la durata di ciascuna concessione.
Le
concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle
tipologie delle colture in funzione della
disponibilità
della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura
stessa, prevedendo se
necessario
specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o
rinnovate solo qualora non risulti
possibile
soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già
operanti sul territorio (3).
Le
concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle
tipologie delle colture in funzione della
disponibilità
della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura
stessa, prevedendo se
necessario
specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o
rinnovate solo qualora non risulti
possibile
soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già
operanti sul territorio (4)
Giusta
il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla
industria privata, approvato con R.D.
9
maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori alla L. 12 luglio
1908, n. 444, accordate ad un
concessionario
di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica,
conservano la durata della
concessione
della ferrovia e ne costituiscono parte integrante.
La
stessa disposizione è applicabile alle tramvie a trazione meccanica
in virtù dell'art. 273 del citato testo
unico
e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari,
funivie, filovie ed ascensori in servizio
pubblico(
1)
Comma sostituito dall'articolo 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152,
nel testo sostituito dall'articolo 7,
D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 258 e dall'articolo 96, comma 8 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152.
(2)
Comma aggiunto dall'art. 29, l. 5 gennaio 1994, n. 36.
(3)
Comma inserito dall'articolo 96, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.
152.
(4)Comma
aggiunto dall'art. 23, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.
Art.
55.
È
in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso
contemplato dalla successiva lettera e) del Ministro
per
le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed
utilizzare l'acqua pubblica:
a)
per non uso durante un triennio consecutivo;
b)
per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua
pubblica;
c)
per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed
utilizzazione;
d)
per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni
legislative e regolamentari in vigore;
e)
per mancato pagamento di tre annualità del canone;
f)
per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare,
entro i quali il nuovo concessionario deve
derivare
e utilizzare l'acqua concessa;
g)
per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.
Il
Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il
Consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i
termini
di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo
nella esecuzione delle opere. La proroga
può
essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione
della concessione per armonizzarla con
sopravvenute
esigenze.
Previa
contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e
previa diffida, nei casi di cui alle lettere
b),
c), d), da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è
pronunciata con decreto motivato del Ministro
per
i lavori pubblici, che, nei casi contemplati nelle lettere a), b),
c), d), deve essere preceduto da parere del
Consiglio
superiore.Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le
finanze, allorché trattisi d'impianti che passano allo Stato.
Il
decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro
per le finanze.
Nei
casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa
allo spirare dell'annualità, che
trovasi
in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla
data della notifica della rinuncia.
Le
utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre
dieci anni, decadono di diritto
(1).Articolo
modificato dalla legge 18 ottobre 1942, n. 1434.
Art.
59.
Per
assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle acque ed
il migliore esercizio delle utenze, il
Governo
ha facoltà di riunire obbligatoriamente in consorzio,
con l'intervento di rappresentanti
dell'amministrazione
dello Stato, tutti o parte degli utenti di un corso o bacino d'acqua
nonché coloro sulle cui
richieste
di concessione d'acqua il Consiglio superiore dei lavori pubblici
siasi favorevolmente pronunziato in
via
definitiva.
La
costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da uno o
più interessati o aver luogo
d'ufficio.
Qualora
si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del consorzio
avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla
bonifica
integrale.
Art.
60.
I
proponenti la costituzione di un consorzio obbligatorio debbono
allegare alla relativa istanza:
a)
il piano tecnico indicante i limiti del bacino idrografico e le opere
da costruire o da esercitarvi;
b)
l'elenco delle utenze da consorziare;
c)
il progetto del reparto provvisorio delle spese;
d)
il piano finanziario per l'ammortamento della spesa a carico del
consorzio;
e)
lo schema di statuto del consorzio.
Norme
per la tutela e l' incremento della fauna ittica e
disciplina
dell' attività pescatoria.
Articolo
19
Derivazioni
di acque pubbliche in concessione
1.
Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche principali
debbono essere munite di doppie griglie fisse aventi, tra barra e
barra, una luce di millimetri venti, o di altre apparecchiature
idonee ad impedire il passaggio del pesce da indicarsi nei
disciplinari di concessione.
2.
Gli organi che rilasciano le concessioni di derivazioni d' acqua
provvedono, ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente
primo comma, ad emanare norme disciplinari a tutela della fauna
ittica compreso l' eventuale onere, a spese del concessionario, della
immissione annuale di specie ittiche nella quantità fissata dalla
provincia competente per territorio; dette norme disciplinari
dovranno prevedere la defluenza continua di una quantità d' acqua
sufficiente a garantire anche in periodi di magra la sopravvivenza e
la rimonta dell' ittiofauna.
3.
Le norme disciplinari di cui al precedente comma devono essere
emanate entro il 31 dicembre 1983 e ad esse dovranno essere adeguate
anche le concessioni in atto alla data di entrata in vigore della
presente legge.
.
5.
Il presidente della provincia, accertata la mancata osservanza
da parte del concessionario delle norme per la tutela della fauna
ittica, deve richiedere agli uffici che hanno rilasciato la
concessione la revoca della stessa e l' immediata sospensione
della
derivazione.
Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
Art..
3 par. 1 . Le attività di programmazione, di pianificazione e di
attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità
indicate all'articolo l curano in particolare:
Art.
3 par. 1 lettera b la difesa, la sistemazione e la regolazione
dei corsi d'acqua, ei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel
mare, nonché delle zone umide;
Art.
3 par. 1 lettera d la disciplina delle attività estrattive, al
fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed
abbassamento degli alvei e delle coste;
Art.
3 par. 1 lettera i la razionale utilizzazione delle risorse
idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica,
irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle
derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli
alvei sottesi, nonché la polizia delle acque;
Art.
3 par. 1 lettera n il riordino del vincolo idrogeologico;
Art.
3 par. 2 Le ttività di cui al presente articolo sono svolte,
sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 1,
secondo criteri, metodi e standards, nonché modalità di
coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque
competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:
Art.
3 par. 2 lettera b modalità di utilizzazione delle risorse e dei
beni, e di gestione dei servizi connessi.
Art.5
(Competenze del Ministero dei lavori pubblici e
del Ministero dell'ambiente)
Par.
2 lettera e opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e
6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e
di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il
coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni
di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e
l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.
Art.10
(Le regioni)
par.
1 Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le
funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge,
ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra
e, tra l'altro
Art.10
par. 1 lettera i
predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e
sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di
competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in
corso e la trasmettono al Comitato nazionale per la difesa del suolo
(*) entro il mese di dicembre;
Art.10
par. 1 lettera j
Assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia
di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo
e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza
ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.
Art.12
(Autorità di bacino di rilevo nazionale)
par.
3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei
lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto
attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli
dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed
è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da
sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle
regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da
assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino
che partecipa con voto consultivo.
Art.
17 (Valore, finalità e contenuti del piano di bacino)
Par.
3 lettera b individuazione e la quantificazione delle situazioni,
in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle
relative cause;
Art.35
(Organizzazione dei servizi idrici pubblici)
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Art 1
1Tutte
le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal
sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è
salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.
2
Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le
aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un
integro patrimonio ambientale
3
Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo
delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la
vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
Art
3
1
L' Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna
periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio
fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di
riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei
criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
3
Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da
trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le
derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso
necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare
gli equilibri degli ecosistemi interessati.
Art.
25 Disciplina delle acque nelle aree protette
1
Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali,
l'ente gestore dell'area protetta, sentita l'Autorità di bacino,
definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
2
Il riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque
superficiali o sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per
effetto dell’articolo 1, nonché le concessioni in sanatoria, sono
rilasciati su parere dell’ente gestore dell’area naturale
protetta. Gli enti gestori di aree protette verificano le
captazioni e le derivazioni già assentite all’interno delle aree
protette e richiedono all’autorità competente la modifica delle
quantità di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri
biologici dei corsi d’acqua oggetto di captazione, senza che ciò
possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della
pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del
canone demaniale di concessione.
Art
3 par 2 .
Le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo
idroelettrico, sono regolate dal piano generale per l'utilizzazione
delle acque pubbliche di cui all'articolo 8, che definisce altresi'
il minimo deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi.
3
In ogni caso il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei
sottesi, anche effettuato in via sperimentale o ai sensi del piano di
cui all'articolo 8 vigente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, non comporta alcun indennizzo a favore dei
concessionari di derivazioni in atto.
4
Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata,
entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici
statali concernenti le concessioni di grande derivazione a scopo
idroelettrico e le opere ad esse funzionali interessanti il
territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
15
Le concessioni rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in
scadenza entro il 31 dicembre 2010 rilasciate alle aziende o societa'
degli enti locali per grandi derivazioni a scopo idroelettrico
scadono il 31 dicembre 2010 ovvero sono prorogate alla medesima data.
Resta fermo quanto previsto dalle convenzioni in atto tra Enel e
province autonome in materia di subingresso nella titolarita' di
concessioni idroelettriche e nell'esercizio dei relativi impianti
acquisiti dall'Enel da autoproduttori, prescindendo dai compiti
affidati dalle medesime convenzioni al soppresso Comitato di
coordinamento delle attivita' elettriche di cui all'articolo 9 del
presente decreto nel testo previgente alle modifiche introdotte
dall'articolo 18 del decreto di approvazione del presente articolo.
NORME
PER L'INCREMENTO E LA TUTELA DEL PATRIMONIO ITTICO E L'ESERCIZIO
DELLA PESCA NELLE ACQUE DELLA REGIONE LOMBARDIA
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 31 del 3 agosto 2001
SUPPLEMENTO
ORDINARIO N. 1
La
presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come
legge della Regione lombarda.
Milano,
30 luglio 2001
ARTICOLO
1 (Principi e finalità)
1.La
fauna ittica, ed in particolare quella autoctona vivente nelle acque
interne del territorio regionale, è tutelata nell’interesse della
comunità e della qualità dell’ambiente.
2.Allo
scopo di adempiere alle finalità di cui al comma 1, la Regione
persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni
ambientali e disciplina l’attività piscatoria nel rispetto
dell’equilibrio biologico ed ai fini della tutela e dell’incremento
naturale della fauna ittica autoctona, in conformità alla normativa
vigente in materia di tutela delle acque ed alla programmazione e
pianificazione regionale in ambito territoriale ed Ambientale.
ARTICOLO
11 (Ripopolamenti ittici)
1.I
ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e
potenziare il patrimonio ittico nelle acque della regione.
2.
La provincia entro il 31 dicembre di ogni anno approva il
programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi
successivi
5.
E' vietato a chiunque immettere nelle acque fauna ittica senza
l’autorizzazione
della provincia competente per territorio.
ARTICOLO
12 (Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi
idrici)
1Le
Amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d’acqua
provvedono ad inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela
della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità
d’acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la
sopravvivenza e la risalita dell’ittiofauna, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.
2.
La giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la commissione
consiliare competente per materia, stabilisce le disposizioni per la
tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare
relativamente:
a)
agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di
specie ittiche;
b)
alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la
risalita dei pesci ed alle cautele da adottarsi nei punti di presa
;c)
alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di
estrazione e frantumazione;
d)
ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente
compatibili con la tutela della fauna ittica.
3.L'amministrazione
concedente trasmette agli uffici provinciali competenti in materia di
pesca copia delle concessioni e dei disciplinari. Tali uffici
provinciali, in caso di inosservanza da parte del concessionario
delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono
all'amministrazione concedente di applicare, previa diffida, le
sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate violazioni, di
provvedere alla revoca della concessione ai sensi della normativa
vigente.
4.Quanto
previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della
concessione ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che
comportino significativi lavori sull'opera di sbarramento.
5.Chi
intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che non siano
soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in
comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo quanto
previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla provincia competente
per territorio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.
6.La
provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce
all’interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio
ittico e dispone gli adempimenti d eseguirsi a spese dello stesso per
il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.
7.Nei
tratti dei corsi d’acqua e dei bacini posti in asciutta completa,
la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta
dev'essere recuperata ed immessa in acque pubbliche a spese di chi
effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale
incaricato dalla provincia interessata.
8.Nei
casi d’urgenza, determinati da calamità naturali o da guasti alle
opere che possano provocare gravi danni, il titolare della
concessione costretto ad interrompere i corsi d’acqua o bacini deve
darne immediatamente comunicazione alla provincia competente per
territorio.
9.Le
norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai bacini
artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali ed ai
canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.
DELIBERA
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2004
DELIBERAZIONE N. VII/1048
VII
LEGISLATURA ATTI: 15107
SEDUTA
DEL 28 LUGLIO 2004
DELIBERAZIONE
N. VII/1048
INIZIATIVA:
GIUNTA REGIONALE
COMMISSIONE REFERENTE VI CODICE ATTO:
PDA/0370
OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO PER LA POLITICA DI USO E
TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE LOMBARDIA – LINEE STRATEGICHE PER
UN UTILIZZO RAZIONALE, CONSAPEVOLE E SOSTENIBILE DELLA RISORSA IDRICA
5.3.1.3.
Determinazione del deflusso minimo vitale
Allo scopo di
assicurare la salvaguardia e mantenere vitali le condizioni di
funzionalità e di qualità degli ecosistemi acquatici, tutte
le derivazioni da corso d’acqua naturale sono regolate
dall’Autorità concedente, anche mediante revisione delle
utilizzazioni in atto, prevedendo rilasci volti a garantire il
deflusso minimo vitale (DMV), che costituisce la portata minima da
rilasciare a valle delle opere di presa mediante opportuna
regolazione delle stesse.
Sulla base delle
indicazioni contenute nell’Allegato B alla richiamata deliberazione
n. 7/2002 dell’Autorità di Bacino del fiume Po, il DMV si compone
di:
•
una componente idrologica di
base, posta pari al 10% della portata
naturale media annua alla sezione di riferimento;
•
eventuali fattori correttivi da
applicare alla componente idrologica, che tengano conto delle
condizioni locali e sito—specifiche, ed in particolare di:
caratteristiche morfologiche dell’alveo del corso d’acqua (M),
interazione tra acque superficiali e sotterranee (A), naturalità e
pregi naturalistici (N), esigenze di fruizione turistico—sociale
(F), necessità di diluizione degli scarichi (Q), esigenze di
variazione nell’arco dell’anno del DMV (T).
Il valore
complessivo del DMV non può superare il 20% della portata naturale
media annua alla sezione di riferimento. Eventuali deroghe ai valori
massimi e minimi del DMV sono adeguatamente motivate ed autorizzate
in seguito ad apposite sperimentazioni, finalizzate a verificare
l’efficacia dei rilasci ed a migliorare la determinazione del DMV.
L’Autorità
concedente:
•
entro il 31 dicembre 2008, adegua tutte le
derivazioni in modo da garantire a valle delle captazioni la
componente idrologica del DMV.
• entro il 31 dicembre
2016 integra la componente idrologica, ove necessario, con
l’applicazione dei fattori correttivi del DMV.
Allegato
1
Calcolo
del DMV
1. Definizione
1.1.
Il deflusso minimo vitale (nel seguito denominato DMV) rappresenta la
portata indicativa dello stato naturale di magra di un corso d’acqua.
Come definito all’allegato A della delibera 7/2002 del Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, il DMV è
“il deflusso che, in un corso d’acqua, deve
essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere
vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi
interessati”.
1.2.
Il DMV, in una determinata sezione del corso d’acqua, è calcolato
secondo la formula seguente:
QDMV [l/s] =
k*qMEDA*S*M*Z*A*T
dove:
S
[km2] = superficie del bacino imbrifero complessivo
sotteso dall’opera di presa (comprese le aree già interessate da
derivazioni esistenti a monte della captazione prevista).
k
= parametro sperimentale determinato per
singole aree idrografiche;
qMEDA
[l/s*km2] = portata specifica media annua per unità
di superficie del bacino (QMEDIA/S);
M
= parametro morfologico;
Z
= parametro che tiene conto delle esigenze naturalistiche (N), di
fruizione turistico—sociale (F) e di riduzione dei carichi
inquinanti (Q);
A
= parametro che tiene conto dell’interazione tra acque superficiali
e sotterranee;
T
= parametro che tiene conto della modulazione dei rilasci nell’arco
dell’anno.
2.
Componente idrologica di base
2.1.
Il valore del termine k*qMEDA*S della formula indicata
rappresenta la componente idrologica del DMV, ed è pari — su tutti
i corsi d’acqua — al 10% della portata naturale media annua
(QMEDIA) nella sezione di derivazione.
2.2.
Con deliberazione di Giunta regionale, da emanarsi entro 1 mese
dall’approvazione dell’Atto di Indirizzi, sono indicate le
modalità ed i criteri per la determinazione della portata naturale
media annua nelle sezioni dei corsi d’acqua del territorio
regionale, anche avvalendosi di espressioni di regionalizzazione
adatte alle condizioni climatiche ed alla dimensione dei bacini
idrografici di interesse, fissati sulla base di approfondimenti ed
elaborazioni svolti sui dati di monitoraggio idrometrico e
pluviometrico disponibili.
2.3.
E’ consentita la valutazione delle portate medie alla sezione di
riferimento sulla base di dati, rilevazioni ed elaborazioni
disponibili per il bacino di interesse, di durata almeno
quinquennale.
3. Fattori correttivi
3.1.
Sono definiti fattori correttivi della componente idrologica di base
i parametri Z (funzione di N, F, Q ), M ed A, come indicati nella
formula citata. L’Autorità Concedente, sulla base di regolamento
regionale da emanare entro 2 anni dall’approvazione dell’Atto di
Indirizzi, determina di volta in volta il valore dei parametri
correttivi da applicarsi, che comunque non devono comportare di norma
un aumento
superiore
al 100% della componente idrologica di base del DMV. Fino a specifica
definizione, i fattori M, Z, A sono da considerare pari a 1.
3.2.
Il Programma di Tutela ed Uso delle Acque indica i corsi d’acqua
sui quali si applicano i fattori correttivi e definisce criteri ed
indirizzi per la determinazione di Q sui corsi d’acqua
significativi, individuando i tronchi per i quali è necessaria la
sua applicazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità
ambientale fissati.
3.3.
Il fattore Q si applica a tutte le nuove derivazioni, insistenti sui
tronchi d’alveo sopra indicati, dalla data di approvazione del
Programma stesso.
4.
Gradualità di applicazione
4.1.
La componente idrologica del DMV viene rilasciata con gradualità da
tutte le derivazioni di acqua superficiali, nel rispetto delle
seguenti modalità:
a)
per le nuove concessioni, il DMV è imposto
dall’Autorità concedente contestualmente al rilascio della
concessione;
b)
per i rinnovi e varianti, e comunque ogni volta che
si deve procedere in via di concessione — comprese le derivazioni
esistenti che dispongono di un titolo di autorizzazione provvisoria
all’esecuzione delle opere rilasciato ai sensi dell’art. 13 del
R.D. 1775/33 — il DMV è imposto contestualmente al rilascio
della concessione e comunque, nelle more del rilascio della
concessione, il DMV dovrà essere rilasciato entro il 31.12.2007;
c)
nel caso di concessioni vigenti, il
disciplinare e il decreto di concessione devono essere adeguati
dall’Autorità Concedente, prevedendo il rilascio del DMV entro il
31.12.2008.
Le
Autorità concedenti definiscono un programma di adeguamenti di
concerto, articolato per bacini idrografici, comprendente sia le
grandi che le piccole derivazioni d’acqua, con priorità ai corsi
d’acqua oggetto di elevata pressione d’uso delle acque e alle
situazioni di particolare criticità ambientale.
Nel
programma sarà prevista una tempistica per l’adeguamento dei
rilasci sentiti i concessionari, entro i termini previsti.
4.2.
Allo scopo di adeguare le
derivazioni esistenti al rilascio del DMV, i concessionari
presentano, in aderenza alle scadenze previste nel programma indicato
e comunque 1 anno prima del termine indicato
per il rilascio nei precedenti punti 4.1.b) e 4.1.c), un
progetto per l’adeguamento della derivazione al DMV.
Tale progetto dovrà contenere
l’indicazione di sistemi adeguati a consentire il deflusso
del DMV, delle opere necessarie a soddisfare le esigenze di
continuità dell’ecosistema fluviale interessato dalla derivazione,
e dei sistemi di misura per la verifica delle portate
rilasciate.
Sulla
base di tale progetto l’Autorità concedente procederà ad adeguare
i disciplinari di concessione rideterminando i parametri e le
caratteristiche di concessione “senza che ciò possa dar luogo
alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone
demaniale di concessione”.
4.3.
I fattori correttivi della componente idrologica di base del DMV, ad
eccezione di quanto previsto al punto 3.3, sono determinati
dall’Autorità concedente entro il 31.12.2008, sulla base di
apposito regolamento regionale, e applicati nel rispetto dei seguenti
termini:
a)
per le nuove concessioni e per i rinnovi, rilasciati
successivamente al 31/12/2008, gli stessi vengono applicati a partire
dalla data del provvedimento di concessione o rinnovo;
b)
per le concessioni
vigenti i parametri
correttivi si applicano entro il 31.12.2015,
sulla base di un ulteriore programma articolato per bacini
idrografici e realizzato di concerto fra le Autorità Concedenti
interessate.
4.4.
Nei disciplinari di concessione approvati in pendenza della
applicazione dei fattori correttivi, è previsto l’obbligo per il
concessionario di adeguare il rilascio del DMV a seguito
dell’introduzione dei fattori stessi.
5.
Deroghe
5.1.
L’Autorità concedente può disporre, per limitati e definiti
periodi, il rilascio di un DMV ridotto:
•
in presenza di situazioni idrologiche critiche per
carenza idrica, e conseguente definizione di stato di calamità da
parte della Regione;
•
nelle aree che presentano gravi deficit di bilancio
idrico ove non sia sostenibile, sotto l’aspetto tecnico ed
economico il ricorso a fonti alternative di approvvigionamento.
5.2.
I valori minimo e massimo del DMV, come previsti ai punti 2.1. e 3.1,
e relativi rispettivamente alla componente idrologica ed
all’applicazione dei fattori correttivi, possono essere derogati a
seguito di sperimentazione da realizzarsi secondo le previsioni di
apposita direttiva regionale, da emanarsi entro 1 anno
dall’approvazione del presente atto.
6. Criteri
per l’applicazione del DMV
Per
l'applicazione del DMV l’Autorità concedente deve procedere
tenendo presente i seguenti criteri, fermo restando che dovrà essere
rispettato il valore del DMV complessivo medio annuo calcolato.
6.1.
Compensazione — Il DMV deve essere calcolato per ogni
singola opera di presa, e non valutato complessivamente
sull’impianto. Tuttavia, anche su proposta del concessionario, allo
scopo di rendere minime le perdite energetiche ed evitare la
dispersione di contributi insignificanti da un punto di vista
ambientale, si possono prevedere compensazioni tra le varie opere di
presa di uno stesso impianto e concentrazione dei rilasci in uno o
più punti, in relazione alle caratteristiche ambientali del sito e
preferendo quei tratti del corso d’acqua ove è possibile mantenere
la continuità dell’ecosistema fluviale;
6.2.
Modulazione — Potrà essere prevista, per la tutela
dell’ittiofauna, per la fruizione turistico—ricreativa o per
altre esigenze di carattere ambientale, una modulazione stagionale
dei rilasci alle opere di presa in funzione del tipo di alimentazione
idrica del bacino imbrifero afferente la derivazione;
6.3.
Continuità dell’ecosistema
fluviale — Al
fine di garantire la continuità dell’ecosistema fluviale
interessato dalla derivazione il DMV dovrà essere, di norma,
rilasciato immediatamente a valle delle opere di presa o dall’invaso,
ancorché sia tecnicamente possibile e compatibile con la sicurezza
delle opere, predisponendo sistemi di rilascio che ne garantiscano
deflusso in ogni condizione e che necessitino la minor manutenzione
possibile in relazione alle caratteristiche idrauliche del corso
d’acqua. Qualora
la portata intercettata dall’opera di presa sia inferiore al DMV
come sopra determinato, essa dovrà essere totalmente rilasciata.
Nel
caso di derivazione con bacino di accumulo in alveo, deve comunque
essere sempre garantita immediatamente a valle dell’opera di presa
una portata minima pari al DMV stabilito.
6.4.
Controlli — A valle del rilascio (o della presa) il
concessionario dovrà installare appositi sistemi per il controllo
del valore di DMV. Detto controllo potrà avvenire mediante
l’installazione di misuratori di portata, o anche tramite la
semplice apposizione di segnali di livello idrometrico corrispondenti
alle portate di DMV in corrispondenza delle opere preposte al
rilascio del DMV o di sezioni stabili dell’alveo a valle delle
opere di presa.
La
garanzia circa il rispetto del valore del DMV a valle delle opere di
derivazione deve essere periodicamente verificata dall’Autorità
Concedente. Detta verifica può inoltre
essere effettuata in ogni momento e, in particolare, ogniqualvolta
vengano segnalate in alveo condizioni anomale di deflusso minimo.
Il controllo è effettuato attraverso la lettura dei misuratori di
portata installati o dei sistemi di misura presenti e ove necessario,
attraverso una misura diretta della portata istantanea a valle della
derivazione, eseguita con modalità oggettive e conformi alla
normativa ISO vigente e/o a prassi idrometriche riconosciute. Il
Concessionario è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire
l’accesso dei luoghi all’Autorità Concedente e a supportarne
l’attività di verifica.
7. Mancato
rispetto del DMV
L’accertamento
del mancato rilascio del DMV
secondo le previsioni del
presente atto, imposto anche nelle more del rilascio della
concessione come previsto dal precedente punto 4, costituisce
inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed
utilizzazione, e determina l’applicazione dei provvedimenti a
carico del concessionario: diffida e avvio del procedimento di
decadenza, ai sensi dell’art. 55 del r.d. 1775/1933.
Art
4.1 ........... La Legge Regionale Regionale 26 del 12 dicembre
2003 recependo la direttiva europea 2000/60/CE in merito ad acque,
prevede “la tutela e il miglioramento degli ecosistemi acquatici
nelle loro caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche e
territoriali, mantenendo la capacità naturale di auto depurazione
dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e
vegetali ampie e diversificate”
Art.5.1.2...............”allo
scopo di assicurare la salvaguardia e mantenere vitali le condizioni
di funzionalità e di qualità degli ecosistemi acquatici, tutte
le derivazioni da corso d’acqua naturale sono
regolate dall’autorità concedente, anche mediante la
revisione delle utilizzazioni in atto,
prevedendo rilasci volti a garantire il MDV, che
costituisce la portata minima da rilasciare a valle delle opere di
presa mediante opportuna regolazione delle stesse” Si precisa poi
che il MDV si compone di una componente idrologica di base, pari al
10% della portata naturale, media annua alla sezione di riferimento e
di eventuali fattori correttivi che tengano contadi condizioni
sitospecifiche tra cui, tra l’ altro, le caratteristiche
morfologiche dell’ alveo del corso d’ acqua, la naturalità e i
pregi naturalistici, le esigenze di fruizione turistico—sociale, le
necessità di diluizione degli scarichi e le esigenze di variazione
nell’ arco dell’ anno del MDV.
Regolamento
Regionale 24 marzo 2006 , N. 2
(BURL
n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;2
FASE
DECISORIA
(Criteri
per il rilascio di concessione)
1. Il
provvedimento
finale di rilascio di concessione è assunto dall’autorità
concedente nell’osservanza delle finalità previste dall’art.
41 della l.r. 26/2003,
garantendo la più razionale utilizzazione delle risorse idriche
disponibili e nel rispetto delle caratteristiche qualitative e
quantitative dei corsi d’acqua e degli acquiferi. In particolare,
l’autorità concedente si attiene ai criteri di cui ai commi 2, 3 e
4.
2. Per
i corsi d’acqua superficiali:
a) è
verificata la disponibilità della risorsa idrica, sulla base di un
bilancio, calcolato secondo i criteri e metodi previsti dalla
pianificazione vigente;
b) è
garantito il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualità ambientale previsti dalla pianificazione di settore vigente
per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di
derivazione;
c) è
garantito il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione.
Art.
15
(Deflusso
minimo vitale (DMV))
1. Per
i corsi d’acqua superficiali, soprattutto ai fini del
raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità
ambientale e di specifica destinazione previsti per il
corpo idrico interessato dalla derivazione dalla pianificazione di
settore vigente, è garantito il DMV, così come determinato per
ciascuna sezione del corso d’acqua dalla pianificazione di settore
e dalla normativa vigente al momento dell’assunzione del
provvedimento.
2. In
relazione alla necessità di adeguare il DMV, in considerazione dei
risultati e degli sviluppi del monitoraggio qualitativo effettuato
sul corso d'acqua, dell'evoluzione dell'impatto antropico,
dell'attuazione delle misure previste dalla pianificazione di
settore, del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità
ambientale definiti per la tutela e valorizzazione del corpo idrico
oggetto della derivazione, di specifiche sperimentazioni e verifiche
sull’efficacia dei rilasci, nei disciplinari di concessione è
prevista la facoltà dell’autorità concedente di revisionare ogni
sei anni il valore del DMV e di modificare in conseguenza il canone
in funzione delle eventuali variazioni di portata introdotte.
3. Qualora
la portata intercettata dall’opera di presa sia inferiore al DMV,
essa è totalmente rilasciata; nel caso di derivazione con bacino di
accumulo in alveo, il concessionario garantisce comunque a valle
dell’opera di presa una portata minima pari al DMV.
4. A
valle del punto di rilascio il concessionario installa appositi
sistemi di misura del valore del DMV, consistenti in misuratori di
portata o in sistemi semplificati secondo le prescrizioni impartite
dall’autorità concedente in sede di rilascio della concessione
ovvero di adeguamento della medesima al DMV; sono escluse
dall’obbligo di installazione le derivazioni aventi portata
inferiore al 5% del DMV calcolato per la sezione del corpo idrico
derivato in corrispondenza della presa.
5. Il
concessionario è tenuto, a norma delle vigenti leggi, a garantire
all’autorità concedente l’accesso ai luoghi e a supportarne
l’attività di verifica del rispetto delle portate concesse e del
valore del DMV a valle delle opere di derivazione.
6. Il
concessionario deve installare in prossimità dell’opera di
derivazione un apposito cartello con una sintesi delle indicazioni di
cui all’art. 8, comma 1, nonché del DMV.
7. Il
mancato rilascio del DMV, anche nelle more del rilascio della
concessione, costituisce violazione che dà luogo alle sanzioni
previste dalla normativa vigente ed è causa di decadenza, ai
sensi dell’articolo 37
Art.
20
(Durata
delle concessioni)
1. Le
concessioni sono rilasciate per una durata temporanea, contenuta nei
limiti massimi stabiliti, per ciascuna tipologia d’uso,
dall’articolo
21 del r.d. 1775/1933, con decorrenza dalla data di emissione del
provvedimento.
Art.
37
(Decadenza)
1. Il
concessionario decade dal diritto di derivare ed utilizzare l’acqua
concessa nei seguenti casi:
a) per
il mancato esercizio della concessione per un triennio consecutivo;
b) per
il cattivo uso della risorsa in relazione ai fini dell’utilizzazione
ovvero per un uso diverso da quello oggetto di concessione;
c) per
il mancato rispetto delle condizioni essenziali della derivazione ed
utilizzazione, ivi compresi la mancata installazione o manutenzione,
o comunque il cattivo funzionamento dei misuratori di portata e di
volume di prelievo sulle opere di captazione, oltre che per il
mancato rilascio del DMV;
d) per
abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore;
Art.
38
(Revoca)
1. La
concessione può essere oggetto di revoca anche parziale da parte
dell’autorità concedente, in qualunque momento, qualora venga
accertata la sopravvenuta incompatibilità della concessione con gli
obiettivi di qualità e di valorizzazione del corpo idrico
interessato.
2. La
revoca non dà luogo a corresponsione di indennizzo, fatta salva la
riduzione del canone di concessione in caso di revoca parziale.
Regione
Lombardia
Giunta
Regionale
Direzione
Generale Ambiente, Energia e Reti
U.O.
Sviluppo sostenibile e valutazioni ambientali
Criteri,
modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di
verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di derivazioni di
acque superficiali
ALLEGATO
1 alla dgr n. IX/2987 dell’8 febbraio 2012
Le
analisi ambientali nelle procedure di concessione
art.
12 bis del RD 1775/1933, il quale recita: “ 1.
Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a)
non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di
qualità definiti per il corso d'acqua interessato;
b)
è garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del
bilancio idrico;
c)
non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o
provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo
tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il
profilo economico. […]”;
art.
14 del rr 2/2006, il quale recita: “1.
Il provvedimento finale di rilascio di concessione è assunto
dall’autorità concedente nell’osservanza delle finalità
previste dall’art. 41 della l.r. 26/2003, garantendo la più
razionale utilizzazione delle risorse idriche disponibili e nel
rispetto delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corsi
d’acqua e degli acquiferi.
In
particolare, l’autorità concedente si attiene ai criteri di cui ai
commi 2, 3 e 4.
2.
Per i corsi d’acqua superficiali:
a)
è verificata la disponibilità della risorsa idrica, sulla
base di un bilancio, calcolato secondo criteri e metodi previsti
dalla pianificazione vigente;
b)
è garantito il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di
qualità ambientale previsti dalla pianificazione di settore vigente
per il corpo idrico superficiale oggetto della domanda di
derivazione;
è
garantito il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione.
[…]”.
LE LEGGI SOPRA CITATE SONO STATE REPERITE IN RETE IN QUANTO ATTI PUBBLICI
il presidente A.P.S.Braone
Prandini Claudio
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